MISURA 211     INDENNITA’ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE
OBIETTIVI La concessione dell’indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- conservare l’attività agricola nelle zone montane;
- evitare la marginalizzazione dell’agricoltura nelle aree svantaggiate;
- tutelare il territorio e i sistemi agro-forestali ad alto valore naturale.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI L’indennità è concessa per ettaro di SAU ad agricoltori che:
• coltivino almeno 3 ha di SAU;
• si impegnino a proseguire l’attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. E’ esonerato da tale impegno l’imprenditore che cessi l’attività agricola nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; è inoltre esonerato l’imprenditore che non possa proseguire l’attività per causa di forza maggiore (es. cessazione attività per raggiungimento età pensionabile, invalidità, espropriazione o acquisizione dei terreni per pubblica utilità);
• ottemperino, nell’insieme della loro azienda, ai requisiti obbligatori di cui agli art. 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003 (Condizionalità);
• operino stabilmente nelle zone svantaggiate con l’eccezione dell’agricoltore residente nelle zone classificate montane che, dopo aver utilizzato l’alpeggio, trasferisce il bestiame per il restante periodo dell’anno nelle zone di collina e/o di pianura. Nel caso in cui l’attività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni l’entità del premio verrà ridotta e rapportata al periodo di
effettiva permanenza nelle zone svantaggiate;
• non superino il limite di età pensionabile (60 per le donne, 65 anni per gli uomini);
• non siano titolari di trattamenti pensionistici fatta eccezione per la pensione di reversibilità.

 
DESTINATARI Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile e s.m.i., titolari di impresa iscritta al “registro delle imprese” previsto dall’art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580; come disposto dall’art. 2 – comma 3 – della legge n° 77/1997, l’iscrizione non è dovuta nel caso in cui il volume d’affari del beneficiario sia inferiore ai 2.582,28 €/anno.
AGEVOLAZIONI PREVISTE L’aiuto consiste in un premio annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) sulla base di parametri unitari, fissati per tipo di coltura.
Il premio unitario è fissato sulla base della redditività media delle
conto delle normali zone di coltivazione delle colture in questione.
Costo totale della misura: 53,55 Meuro di cui trascinamenti 1,09 Meuro
Costo pubblico della misura: 53,55 Meuro di cui trascinamenti 1,09 Meuro
Costo a carico del FEASR: 23,56 Meuro di cui trascinamenti 0,48 Meuro